STATUTO

AENP (ASSOCIAZIONE ECCELLENZA NELLA PIZZA)

ART. 1 – (Denominazione)

E' costituita nel rispetto dell'art. 14 e seguenti del codice civile

l'Associazione professionale

AENP – ASSOCIAZIONE ECCELLENZA NELLA PIZZA

(in seguito Associazione).

L'Associazione si costituisce ai sensi dell'art. 2 della Legge 14 gennaio 2013 n. 4, 

"Disposizioni in materia di professioni non organizzate".

L'associazione è altresi denominata

AENP – ASSOCIAZIONE ECCELLENZA NELLA PIZZA”

Tale denominazione potrà anche assumere la grafica logo; per scopi

promozionali ed esigenze pubblicitarie e grafiche, senza che venga

meno il valore a tutti gli effetti di denominazione sociale.

ART. 2 – (Sede e durata)

L'Associazione ha sede legale in:  Vicenza ( VI) – Italia  la sua durata è illimitata. 

L'Associazione istituisce, ai sensi dell'art. 5,  comma 2 lettera c), della Legge 4/ 2013, si riserva altresì di attivare altre sedi periferiche nel territorio nazionale e/o rappresentanze in ambito internazionale aventi le medesime finalità associative.

ART. 3 – (Finalità generali e specifiche)

1. L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.

AENP (ASSOCIAZIONE ECCELLENZA NELLA PIZZA)” persegue

l’obbiettivo di utilizzare e diffondere la cultura della pizza nel mondo, informare, promuovere e valorizzare tecniche e metodologie di preparazione, ingredienti e tipicità indicate nel disciplinare.

    2. L'associazione, intende promuovere e tutelare educazione e formazione tra i pizzaioli e i professionisti del settore che aderiscono al progetto e ne perseguono la filosofia, intesa come utilizzo di prodotti genuini, con tracciabilità chiara ai consumatori e con un riconoscimento territoriale in termini di filiera alimentare e lavorazione finale del prodotto.

    L’Associazione intende sviluppare OPPORTUNITA’ LAVORATIVE e le capacità professionali e di business attraverso la formazione di nuove leve di pizzaioli ricorrendo ad attività formativa mediante corsi specifici, convegni e seminari.

3. L’ associazione, si impegna a sviluppare un DATABASE, e gestire applicazioni e software dedicate, attraverso i quali sarà possibile tracciare ed elaborare una mappa degli esercizi associativi convenzionati. L’Associazione si riserva anche di sviluppare dei regolamenti dedicati per i fornitori e per i clienti andando a disciplinare le attività associative.

4. L’associazione ha lo scopo di salvaguardare l’utilizzo e la valorizzazione del made in Italy tenendo presente la sfera nutrizionale, biologica, merceologica e l’origine di produzione italiana. L'associazione ha lo scopo di valorizzare le competenze professionali degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza, ai sensi dell'art. 2 della Legge 4/2013;

5. L’ associazione intende ORGANIZZARE EVENTI MANIFESTAZIONI di carattere nazionale e internazionale, finalizzate a rafforzare il senso di unione e la collaborazione tra gli associati, promuovere, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge 4/2013, attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottando un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice;

6. promuovere, ai sensi dell'art. 2 comma 4 della Legge 4/2013, forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione SPORTELLO di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti;

7. rilasciare ai propri iscritti, ai sensi dell'art. 7 della Legge 4/2013, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa alla regolare iscrizione del professionista all'Associazione; ai requisiti necessari alla partecipazione all'Associazione stessa; agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Associazione; alle garanzie fornite dall'Associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2 comma 4;

8. progettare e realizzare un sistema di certificazione delle competenze professionali dei propri associati, riservandosi di attivare le procedure di cui all'art. 9 della Legge 4/2013. A tale scopo, l'Associazione si riserva, altresì, di promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali, secondo quanto previsto all'art. 4 comma 3 della Legge 4/2013; istituire, in linea con l'art. 5 lettera d), della Legge 4/2013, la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta, descritta specificamente nel presente Statuto, all'art. 12, "Comitato Scientifico";

10. svolgere un ruolo di rappresentanza professionale in ogni ambito culturale, tecnico, scientifico, giuridico e legislativo al fine della miglior qualificazione della professione e delle competenze degli associati, sempre nel rispetto dei principi dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, che disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi, con il preciso obiettivo della tutela dell'utente;

11. promuovere il rispetto dei principi deontologici della professione, attraverso un codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere, prevedendo un organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia, ai sensi dell'art. 5 lettera a) della Legge 4/2013;

12. tutelare la dignità e la specificità professionale degli associati;

13. gestire la tenuta di un registro dei formatori e dei consulenti di organizzazione iscritti all'Associazione, ai sensi dell'art. 5 lettera b) della Legge 4/2013;

14. autorizzare i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'Associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 4/2013.

15. fornire consulenza tecnica e scientifico - culturale su programmi operativi di gestione dell'oggetto sociale, sia a livello locale che nazionale e sovranazionale, per conto e/o su incarico di qualunque soggetto giuridico pubblico e/o privato; svolgere corsi d'aggiornamento culturale e professionale; organizzare gruppi di lavoro a livello scientifico su problemi etici, economici religiosi, educativi e culturali in genere; predisporre centri di documentazione a servizio dei Soci; provvedere all'acquisto e alla edizione e distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi materiale vario d'interesse culturale a beneficio dei Soci e di tutti gli interessati; orientare i Soci nel campo della editoria e in merito a pubblicazioni di loro interesse;

16. svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre d'arte, seminari e ricerche d'ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi culturali;

17. stipulare convenzioni con enti pubblici e privati nazionali, internazionali nonché altre associazioni per le attività sociali nonché per la gestione dei corsi e seminari e la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;

18. favorire la nascita d'enti e gruppi che si propongono scopi analoghi al proprio anche per singoli settori di intervento, favorendo la loro attività collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti;

19. promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi d'ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche pubblicare inoltre notiziari, indagini ricerche, studi di bibliografie;

20. partecipare in modo autonomo, assieme a realtà pubbliche e/o private ad attività di progetti nazionali e/o internazionali inerenti il settore di formazione e consulenza;

21.promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione di siti web ed altra presenza su web che abbiano lo scopo di perseguire gli obiettivi statutari e/o promuovere l'Associazione.

22. creare rapporti di collaborazione interdisciplinare tra tutte le figure professionali facenti in qualunque modo capo all'Associazione stessa, collaborando e coordinando l'attività dei propri soci con qualsiasi mezzo lecito.

23. potrà ricevere contributi o sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali quali - a mero titolo di esempio: Comune Provincia o Regione - nonché da enti e realtà nazionali ed internazionali offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.

24. potrà promuovere e sostenere la creazione di altre piccole filiere locali, sperimentando nuove possibilità anche in accordo e collaborazioni;

25. Redigere un regolamento disciplinare per la gestione del marchio di tutela impegnare gli Associati a seguire le più aggiornate metodologie di produzione e promozione del prodotto concordate tra i produttori e specificati nel disciplinare, favorire la trasparenza dei rapporti commerciali tra produttore e consumatore e la valorizzazione del prodotto mediante iniziative promozionali, manifestazioni nonché qualsiasi altra iniziativa commerciale, artistica e culturale finalizzate a diffondere la conoscenza del prodotto anche al di fuori del territorio di produzione

26. aderire ad Associazioni o consorzi che perseguano fini analoghi e collaborare con Organi pubblici, Università, Istituti di sperimentazione per incoraggiare studi e ricerche, promovendo incontri e dibattiti di interesse specifico.

27. Per il raggiungimento dei fini istituzionali l'Associazione: determina ed applica norme comuni ed effettua il controllo sul rispetto delle metodologie e tecniche di produzione da parte dei produttori promuove attività di promozione e tutela del prodotto attraverso la presentazione presso le autorità nazionali e comunitarie competenti di domande di certificazione IGP, DOP o SGT; nel perseguimento delle finalità statutarie, rappresenta gli associati nei confronti della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici che esercitano la funzione di propria competenza nella zona di attività, nonché nei confronti di organismi, enti o associazioni private che perseguono scopi analoghi o affini a quelle dell'Associazione stessa svolge compiti di assistenza diretta ai propri associati e inoltra richieste per finanziamenti comunitari, nazionali, regionali provinciali o locali attinenti l'attività e le finalità dell'Associazione stessa

ART. 4 – (Soci)

E’ ammesso nell'ASSOCIAZIONE ENP (ECCELLENZA NELLA PIZZA)” , chi intende promuovere e tutelare la collaborazione tra professionisti del settore PIZZERIA e delle CLASSI MERCEOLOGICHE derivate. L’associazione salvaguarda l’utilizzo e la valorizzazione dei prodotti MADE IN ITALY del settore pizzeria, tenendo presente la sfera nutrizionale, biologica, merceologica e l’origine di produzione italiana.

Possono altresì aderire a tutti coloro che operano in ambito rurale.

Per tutti gli altri che si riconoscono nei valori fondanti l'adesione è condizionata al parere favorevole dell'ASSEMBLEA dei soci.

L'Associazione adotta un marchio d'impresa collettivo che garantisca l'origine e la qualità, nonché la tradizionalità e genuinità dei prodotti con l'ausilio dell'Associazione stessa.

Il marchio sarà usato applicandolo come etichetta sulle confezioni del prodotto, sugli involucri, sugli imballaggi, sui manifesti, sui cartelloni pubblicitari, sui depliants, sulla carta da lettere, sulle buste, sulle fatture e in varie altre forme di pubblicità.

Per poter usufruire del marchio, gli utilizzatori dovranno farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione, il quale deciderà, previa votazione dell'Assemblea, sulla concessione sulla base del presente statuto e del rispetto da parte del richiedente dei requisiti indicati nel disciplinare produzione o quelli altrimenti stabiliti dall'Associazione.

L'ASSOCIAZIONE ENP (ECCELLENZA NELLA PIZZA) detiene in assoluta esclusiva il marchio e ne tutela l'uso vigilando su ogni forma di abuso o azione che possa causare discredito al medesimo.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni del Decreto Legislativo 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Ci sono due categorie di soci:

- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

- Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio Direttivo, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione annuale e al pagamento della quota sociale.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale per essere iscritti nel libro soci.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio. 

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo, previo versamento della quota annuale di Associazione.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità e la indegnità sono sancite dall'Assemblea dei soci.

Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.

L'Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Articolo 5 - DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ove autorizzata dall'amministrazione.

L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Articolo 6 - DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto, dei regolamenti e delle linee programmatiche emanate.

Articolo - 7 RECESSO E/O ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'Associazione non provvedendo al rinnovo dell'iscrizione annuale mediante comunicazione scritta da inviare almeno un mese prima della scadenza, al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato o alla scadenza dell'annualità già corrisposta.

Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea soci nella prima riunione utile.

Articolo 8 - ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci; - il Consiglio Direttivo; - il Presidente; - il Comitato Scientifico.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito, salvo diversa disposizione.

Articolo 9 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- avviso scritto da inviare con lettera semplice e/o comunicazione elettronica equivalente agli associati, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

- avviso pubblicato sul sito internet dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata: quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario; quando la richiede almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'Assemblea può essere straordinaria o ordinaria.

E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'Associazione; è ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. Le modalità di convocazione dell'Assemblea straordinaria sono le medesime di quella ordinaria. Tutte le fasi dell'Assemblea possono essere svolte con l'ausilio di materiali, procedure ed ausili tecnologici e tramite internet ed il Web.

L'Assemblea ordinaria: elegge il Presidente elegge il Consiglio Direttivo; propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi; approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Consiglio Direttivo; fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione; ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo; approva il programma annuale dell'Associazione; delibera l'eventuale trasferimento della sede legale.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'Assemblea straordinaria:

approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 (due terzi) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ (trequarti) dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Articolo 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da minimo 3 (tre) membri

In fase costitutiva il Consiglio Direttivo è eletto dai Soci Fondatori.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica cinque anni e sono rieleggibili tacitamente e automaticamente qualora non si convochi apposita assemblea.

Il Soci Fondatori, costituenti il presente statuto, nel caso non fossero rieletti, rimangono ad honorem nelle loro cariche escluse le cause di cui all'art. 7.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da almeno tre membri del Consiglio Direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo, ivi comprese tutte le cariche, che non partecipino, senza giustificata motivazione scritta, ad almeno 5 (cinque) riunioni nel corso di un anno solare o ad almeno una riunione nel corso di 6 (sei) mesi, decadono automaticamente.

Il Consiglio Direttivo:

compie tutti gli atti inerenti alla sua funzione; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione; propone all'Assemblea la quota sociale di iscrizione annuale; redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico, ammette i nuovi soci; esclude i soci, salva successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'art. 7 del presente statuto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente, il Vice-Presidente ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche per via telematica o tramite procedure web, periodicamente e comunque non meno di 6 (sei) volte nel corso di un anno solare.

Articolo 11 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il Presidente nomina un Comitato Presidenziale che ha poteri esecutivi, in caso di decisioni urgenti, composto oltre che da lui medesimo e dal Tesoriere, da un massimo di altri due membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha facoltà di scegliere un Segretario Generale a cui sono demandate le mansioni di comunicazione con l'esterno e con i soci.

Il Presidente dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.

Articolo 12 - IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di quattro ad un massimo di quindici componenti, nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico elegge al proprio interno il Presidente, il quale nomina un Vice-Presidente e un Segretario.

Il Comitato Scientifico si configura come struttura tecnico-scientifica dedicata soprattutto alla formazione permanente degli associati.

Articolo 13 - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;

- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. 

Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione;

- da iniziative promozionali, anche digitali

- da iniziative o attività non in contrasto con gli scopi sociali.

Articolo 14 – BILANCIO

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 31 Dicembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 (venti) giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 20 (venti) giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, durante la vita dell'Associazione.

Articolo 15 - AGGREGAZIONE DEI SOCI

PER UNITA' TERRITTORIALI E SEZIONI REGIONALI

I Soci, nell'ambito degli scopi e delle finalità dell'Associazione, hanno la facoltà di organizzarsi e costituirsi in unità territoriali a partire da un minimo di cinque soci aderenti, salvo diversa indicazione del Consiglio Direttivo.

Le unità territoriali, con riferimento ad aggregazioni nel territorio di una o più Regioni italiane, prendono il nome di Sezioni Regionali (nel caso di una singola regione) o Sezioni Territoriali. All'atto della loro costituzione, che non prevede particolari formalità tranne la redazione di un verbale di Assemblea regionale o territoriale, deve essere eletto il Presidente e indicato il territorio di riferimento, che non può essere comunque inferiore a quello di una singola Regione. Copia del verbale recante tutte le firme in originale deve essere inviato al Presidente Nazionale che, previo parere del Consiglio Direttivo, dichiara formalmente costituita la Sezione.

Ogni Sezione regionale o territoriale ha il mandato per stabilire la propria organizzazione ma nelle scelte e nelle decisioni che saranno adottate, avrà l’obbligo di chiedere parere vincolante del presidente nazionale.

La Sezione cessa il suo funzionamento se il numero scende al di sotto dei cinque iscritti, salvo diversa disposizione del Consiglio Direttivo.

La Sezione decade qualora non realizzi almeno un'attività autonoma a carattere culturale e/o scientifico, convegnistica e/o formativa, nell'arco di ogni anno solare.

Iniziative a carattere culturale, scientifico o politico ad interesse nazionale od internazionale devono essere comunicate al  Presidente Nazionale.

I soci dell'Associazione presenti nelle unità territoriali devono essere in regola con il versamento delle quote associative nazionali.

E' previsto un rapporto annuale nel quale il Presidente della Sezione relaziona sulle attività svolte e sulla gestione finanziaria.

Il Consiglio Direttivo stabilisce le modalità di erogazione di quote spettanti alle Sezioni regionali. Le modalità di organizzazione a livello territoriale sono libere, fermo restando l'obbligo di accettare gli scopi e i fini dell'Associazione e che le attività svolte a livello locale debbano considerarsi integrative, mai sostitutive od alternative di quelle associative nazionali. In ogni caso, le Sezioni regionali devono comunicare preventivamente al Presidente nazionale ogni loro iniziativa.

L'Associazione attraverso le suddette sezioni regionali e territoriali, l'individua e nomina, a

cura del Consiglio Direttivo, i referenti interregionali con delega fino a tre Regioni secondo quanto richiesto dalla normativa 4/2013.

Articolo 16 - MODIFICHE STATUTARIE

Il presente statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Articolo 17 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

Articolo – 18 NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia nonché in eventuali regolamenti interni.".

VICENZA 04 OTTOBRE 2019

I SOCI FONDATORI

IL PRESIDENTE

SAVARISE FRANCESCO

IL SEGRETARIO

PANICO ROSA

IL TESORIERE

MARA PORTINARI